Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, più comunemente conosciuto come decreto “Sostegni”, è il primo emesso dal Governo Draghi.
Così come il precedente decreto “Ristori”, tal emendamento mira a sostenere tutte quelle categorie professionali duramente colpite dalla pandemia da Coronavirus, introducendo alcune novità.
In primo luogo è stata ampliata la platea dei destinatari, non più classificati sulla base del codice ATECO di appartenenza, includendo anche i professionisti iscritti a casse private. È stata migliorata la modalità di presentazione dell’istanza, rendendo più semplice la compilazione del modello; sono stati introdotti nuovi criteri di calcolo con percentuali di contributo più elevate ed è data possibilità di scegliere la modalità di erogazione dello stesso.
L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito ufficiale, in data 23 marzo 2021 ha pubblicato il provvedimento che disciplina le modalità di presentazione dell’istanza e le condizioni necessarie per accedere al contributo. Sulla base di tali informazioni, ecco una guida valida con indicazione delle principali istruzioni per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto.
Indice
· Chi sono i beneficiari del decreto “Sostegni”: requisiti di accesso
· Calcolo dell’importo del contributo. Esempio pratico
· Come presentare e trasmettere l’istanza
· Elaborazione ed esiti da parte dell’Agenzia delle Entrate
Chi sono i beneficiari del decreto “Sostegni”: requisiti di accesso
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da tutti quei soggetti, residenti in Italia, titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che siano titolari di reddito agrario.
Può accedere al contributo anche l’erede che prosegue l’attività del de cuius.
Sono esclusi da tale beneficio gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e società di partecipazione.
Ai fini dell’accesso alla domanda, è necessario che siano soddisfatti due requisiti:
1) Il soggetto richiedente deve aver conseguito nell’anno 2019 un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro;
2) La media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2020 deve aver registrato una differenza negativa almeno pari al 30% rispetto allo stesso dato relativo all’anno 2019.
In merito al secondo requisito si presuppone che la partita Iva sia stata attivata prima del 31 dicembre 2018; in caso contrario, può beneficiare del contributo qualunque professionista che abbia aperto una partita Iva dall’1 gennaio 2019 e comunque non oltre il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”.
Per tali ragioni sono esclusi tutti coloro che hanno, invece, cessato l’attività alla data del 23 marzo 2021.
Calcolo dell’importo del contributo
L’importo del contributo del fondo perduto è commisurato in percentuale alla differenza della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi agli anni 2019 e 2020. Qualora nel 2020 si sia registrata una diminuzione di tali valori pari almeno al 30%, allora è possibile accedere all’istanza.
Una volta accertato il rispetto dei requisiti, è possibile stimare l’ammontare del contributo che segue il seguente schema:
– 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano i 100.000 euro;
– 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non 400.000 euro;
– 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 si collocano tra i 400.000 euro e l’importo di 1.000.000 euro;
– 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 euro ma non 5.000.000 euro;
– 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 5.000.000 euro ma non la soglia massima di 10.000.000 euro.
Una volta rispettati i requisiti, l’ammontare dell’importo del contributo non sarà mai inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 € per le persone giuridiche.
L’importo massimo del contributo, invece, è pari a 150.000 euro.
Esempio pratico
A titolo esemplificativo, immaginiamo un soggetto che nel 2019 ha registrato in contabilità, ricavi pari a 380.000 euro, collocandosi nella seconda fascia dello schema precedente. L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi è rispettivamente pari a 360.000 euro per l’anno 2019 e 240.000 euro per l’anno 2020.
Si procede al calcolo dell’ammontare del contributo:
Anno 2019 à media mensile pari a 30.000 euro
Anno 2020 à media mensile pari a 20.000 euro
La differenza tra le due medie mensili è pari a 10.000 euro, quindi l’ammontare del contributo è pari a 5.000 euro.
Come presentare e trasmettere l’istanza
L’istanza per il contributo a fondo perduto può essere predisposta e inviata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica dal soggetto richiedente o da un intermediario, come il proprio commercialista, purché sia stato preventivamente delegato.
Ai fini del completamento della domanda è necessario procedere alla compilazione del modulo d’istanza con indicazione dei dati anagrafici del soggetto richiedente, dei dati necessari per il calcolo dell’ammontare del contributo e la scelta della modalità di erogazione.
In merito a quest’ultimo aspetto, ogni soggetto ha la possibilità di ricevere la somma del contributo, scegliendo l’accredito sul proprio conto bancario, con indicazione del codice IBAN oppure optando per il riconoscimento di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Elaborazione ed esiti da parte dell’Agenzia delle Entrate
Una volta inviata telematicamente l’istanza, il sistema assegnerà un numero di protocollo per identificare la domanda.
A questo punto l’Agenzia delle Entrate procederà a una serie di controlli al fine di elaborare l’esito della domanda. Se i dati inseriti sono corretti, come indicazione dei dati anagrafici, codice IBAN e calcolo dell’ammontare del contributo, l’istanza sarà accolta e in 5 giorni lavorativi sarà erogato l’importo spettante.
In caso contrario, il sistema può procedere allo scarto o alla sospensione dell’istanza. L’istanza è scartata quando ha esito negativo, mentre la stessa è sospesa se dovessero riscontrarsi incongruenze tra i dati inseriti rispetto a quelli presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria.
Se l’istanza è stata scartata, il contribuente ha la possibilità di presentare una nuova non oltre il 28 maggio 2021.
L’Agenzia delle Entrate si riserva di procedere a ulteriori controlli e applicare le sanzioni previste, tra cui la restituzione del contributo qualora non spettante.